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STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE TICINESE DEGLI ORGANISTI (ATO)

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I. Nome, sede e scopi dell' associazione

Art.1 Nome
Sotto la denominazione di Associazione ticinese degli organisti (ATO) viene costituita un'associazione senza scopo lucrativo secondo gli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero.
Art.2 Sede
La sede dell'associazione è presso il suo presidente.
Art.3 Scopo
Lo scopo dell'Associazione è di favorire e di diffondere la cultura organistica in Ticino; in particolare la formazione e l'aggiornamento degli organisti, la cura degli interessi della categoria e la vigilanza sugli strumenti con particolare attenzione a quelli storici.

II. Soci

Art.4 Soci dell'associazione sono le persone fisiche e giuridiche che condividono lo scopo e che versano la tassa sociale minima fissata dall'assemblea
Art.5 Le categorie di soci sono le seguenti:
1. soci attivi
2. soci sostenitori
3. soci onorari
Art.6 Chi intende diventare socio si annuncia al comitato. Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto.

III. Organizzazione

Art.7 Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci
b) il comitato
c) i revisori

IV Assemblea

Art.8 L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. E' convocata dal comitato con almeno 15 giorni di preavviso.
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un quinto dei soci lo richieda.
L'assemblea approva e modifica gli statuti; delibera sull'attività annuale, sulla gestione, fissa annualmente le tasse sociali, elegge il presidente, i membri del comitato e i revisori.
Ogni socio ha diritto a un voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

V Comitato

Art.9 Il comitato è composto di almeno cinque soci, eletti annualmente dall'assemblea e rieleggibili.
Elegge al suo interno il vice-presidente, il segretario e il cassiere. Esso si occupa del funzionamento dell'associazione e si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

VI Diritto di firma

Art.10 Rappresenta l'associazione di fronte a terzi la firma collettiva a due del presidente o del vice-presidente e di uno dei membri di comitato.

VII Revisori

Art.11 I revisori sono due soci, eletti annualmente dall'assemblea; essi sono rieleggibili; il loro compito è il controllo della gestione finanziaria e della tenuta dei conti. Essi presentano all'assemblea un rapporto sulla gestione finanziaria.

VIII Finanziamento

Art.12 Il finanziamento dell'associazione avviene mediante:
a) le quote dei soci
b) le sovvenzioni pubbliche e private, le donazioni, i legati

IX Esercizio sociale

Art.13 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

X Responsabilità

Art.14 Per gli impegni dell'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità dei soci.

XI Scioglimento

Art.15 Lo scioglimento dell'associazione puņ essere deciso dall'assemblea convocata a tale scopo con il voto di almeno due terzi di tutti i soci. Se il quorum non è raggiunto una seconda assemblea, convocata regolarmente, potrà pronunciarsi a maggioranza semplice dei presenti.
Il patrimonio dell'associazione verrà destinato per uno scopo analogo secondo decisione dell'assemblea.

XII Approvazione dello statuto

Art.16 Lo statuto entra in vigore immediatamente e a tutti gli effetti per decisione dell'assemblea costitutiva del 20 settembre 2002.